Art. 2 · LEGGE 9 marzo 2001, n. 59

Art. 2

LEGGE 9 marzo 2001, n. 59

In vigore dal 4 apr 2001
1. Per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio di cui all', il comune di Lecce, di intesa con le competenti soprintendenze e sentita la commissione per i beni e le attività culturali prevista dall'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, definisce le proposte di intervento. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il piano triennale degli interventi da realizzare, integrato da uno specifico piano finanziario, indicandone strumenti e procedure attuative, e determinando gli interventi di competenza delle diverse amministrazioni. 2. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si provvede con la stessa procedura di cui al comma 1. Nota all', comma 1: - Il testo dell'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente: "Art. 154 (Commissione per i beni e le attività culturali) - 1. È istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati: a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali; b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica; c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province; d) uno dalla Conferenza episcopale regionale; e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali. 2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni. 3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati".
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