Art. 7 · LEGGE 7 marzo 2001, n. 78

Art. 7

LEGGE 7 marzo 2001, n. 78

In vigore dal 27 mar 2012
(Competenze delle regioni) 1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente: a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all', comma 1, svolti da privati e enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell', favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche; b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a); c) disciplinano con legge l'attività della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli . 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell' della legge 30 novembre 1989, n. 386.
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