Art. 6
LEGGE 7 marzo 2001, n. 78
In vigore dal 27 mar 2012
(Competenze del Ministero degli affari esteri)
1. Nei limiti delle risorse destinate a tali finalità, il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina:
a) la partecipazione degli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all';
b) la partecipazione dell'Italia alle analoghe iniziative all'estero;
c) la cooperazione di Amministrazioni dello Stato, Università, enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.
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