Art. 5
LEGGE 7 marzo 2001, n. 78
In vigore dal 27 mar 2012
(Competenze del Ministero della difesa)
1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:
a) può realizzare direttamente gli interventi di cui all', comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l'impiego delle Truppe alpine;
b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attività culturali nell'attuazione del programma di cui all', comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli obiettivi dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito ha carattere di priorità la catalogazione informatica delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.
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