Art. 4 · LEGGE 7 marzo 2001, n. 78

Art. 4

LEGGE 7 marzo 2001, n. 78

In vigore dal 27 mar 2012
(Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali) 1. In attuazione dell', il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità: a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all'; b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all', comma 1; c) individua le priorità, tenuto conto delle iniziative già adottate dagli altri soggetti di cui all', comma 1; d) realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari, preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all', comma 1; e) può finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all', comma 1, tenuto conto delle priorità individuate ai sensi della lettera c) del presente comma e con le modalità di cui all'; f) cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonchè di quelli privati, al fine di assicurarne la più ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo fra l'altro il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica; g) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari. 2. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale. 3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso. 4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le attività culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene all'attuazione della presente legge. In particolare, esprime parere obbligatorio sugli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri con riferimento all'attuazione della legge stessa. 5. Il Comitato definisce: a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b); b) le priorità di cui al comma 1, lettera c); c) i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera e); d) il programma di cui al comma 1, lettera f). 6. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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