Art. 20 · LEGGE 7 marzo 2001, n. 62

Art. 20

LEGGE 7 marzo 2001, n. 62

In vigore dal 5 apr 2001
(Disposizione finale) 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. In particolare si applicano l'ultimo periodo del comma 2, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dall' della presente legge, e i commi 6, 13 e 14 dell' della medesima legge. Note all': - Si riporta l'ultimo periodo del comma 2 dell' della legge n. 250/1990 nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dall' della presente legge: "Tali contributi sono concessi limitatamente a una sola testata per ciascuna impresa.". - Per il testo dei commi 6, 13 e 14 dell' della legge n. 250/1990, vedi nelle note all' della presente legge.
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