Art. 4 · LEGGE 7 marzo 2001, n. 58

Art. 4

LEGGE 7 marzo 2001, n. 58

In vigore dal 4 apr 2001
(Dotazione del Fondo e copertura finanziaria) 1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 è determinata in lire 5 miliardi per l'anno 2001, in lire 19 miliardi per l'anno 2002 e in lire 5 miliardi per l'anno 2003. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della progranunazione economica. 2. Alla dotazione del Fondo per gli anni successivi al 2003 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni, eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nota all', comma 2: - Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), così come modificato dall'art. 2, comma 15, della legge 25 giugno 1999, n. 208, è il seguente: "3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) (Omissis); b) (Omissis); c) (Omissis); d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria; (Omissis).
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