Art. 3 · LEGGE 7 marzo 2001, n. 58

Art. 3

LEGGE 7 marzo 2001, n. 58

In vigore dal 2 dic 2009
(Decreto di attuazione) 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti: a) gli interventi prioritari; b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione; c) le modalità di eventuale partecipazione a programmi di sminamento umanitario e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi di organismi internazionali; d) le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi.
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