Art. 3
LEGGE 7 marzo 2001, n. 58
In vigore dal 2 dic 2009
(Decreto di attuazione)
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti:
a) gli interventi prioritari;
b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;
c) le modalità di eventuale partecipazione a programmi di sminamento umanitario
e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi
di organismi internazionali;
d) le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi.
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