Art. 7
LEGGE 7 marzo 2001, n. 51
In vigore dal 29 mar 2001
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell', pari a lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 261.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Nota all', comma 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 31 luglio 1997, n. 261, recante "Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore" (Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1997, n. 183), è il seguente:
"1.1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1997-1999 i seguenti ulteriori limiti di impegno della durata massima di quindici anni:
a) - b) (omissis);
c) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1997, 70.000 milioni per l'anno 1998 e 75.000 milioni per l'anno 1999.".
Storico versioni
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