Art. 3 · LEGGE 6 marzo 2001, n. 64

Art. 3

LEGGE 6 marzo 2001, n. 64

In vigore dal 6 apr 2001
(Enti e organizzazioni privati). 1.Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti: a) assenza di scopo di lucro; b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario; c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1; d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.
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