Art. 10 · LEGGE 6 marzo 2001, n. 64

Art. 10

LEGGE 6 marzo 2001, n. 64

In vigore dal 3 ago 2017
(Benefici culturali e professionali). 1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all' della legge 8 luglio 1998, n. 230. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva o attività di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate , rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri. 3.Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi.
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