Art. 6 · LEGGE 26 febbraio 2001, n. 30

Art. 6

LEGGE 26 febbraio 2001, n. 30

In vigore dal 17 mar 2001
1. L'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge decorre dal 1o gennaio 2002. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.586 milioni a decorrere dall'anno 2002. 2. L'erogazione delle somme relative agli anni precedenti all'anno 2002 è effettuata nell'anno 2003. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 53.961 milioni per l'anno 2003.
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