Art. 5 · LEGGE 23 febbraio 2001, n. 38

Art. 5

LEGGE 23 febbraio 2001, n. 38

In vigore dal 23 mar 2001
(Tutela delle popolazioni germanofone della Val Canale) 1. Nel quadro delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dei principi della presente legge, forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, tenendo conto della situazione quadrilingue della zona, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Nota all': - Per l'argomento della legge 15 dicembre 1999, vedasi in note all'art. 1.
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