Art. 20 · LEGGE 23 febbraio 2001, n. 38

Art. 20

LEGGE 23 febbraio 2001, n. 38

In vigore dal 23 mar 2001
(Tutela del patrimonio storico ed artistico) 1. Ai fini di cui all' della Costituzione, la regione Friuli-Venezia Giulia, le province ed i comuni compresi nella tabella di cui all'articolo 4 adottano misure di tutela anche nel rispetto delle caratteristiche peculiari delle località abitate dalla minoranza slovena, sia con riferimento ai monumenti storici ed artistici, sia con riferimento alle usanze tradizionali e ad altre forme di espressione della cultura della popolazione slovena, ivi compresi progetti di carattere interculturale. 2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti interessati avviano adeguate forme di consultazione con le organizzazioni e le altre associazioni rappresentative della minoranza slovena. Nota all': - Il testo dell' della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.".
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