Art. 3 · LEGGE 23 febbraio 2001, n. 29

Art. 3

LEGGE 23 febbraio 2001, n. 29

In vigore dal 3 mar 2001
Piano per l'arte contemporanea 1. Al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, il Ministro per i beni e le attività culturali predispone un "Piano per l'arte contemporanea", per la realizzazione del quale, ivi comprese le connesse attività propedeutiche e di gestione del medesimo, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2002, la spesa annua di lire 10.000 milioni. 2. Al comma 11 dell' della legge 12 luglio 1999, n. 237, dopo le parole: "attività propedeutiche," sono inserite le seguenti: "nonchè per la nomina di un curatore". Nota all': - L', comma 11 della legge 12 luglio 1999, n. 237, recante "Istituzione del centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonchè modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali", come modificato dalla presente legge, così recita: "11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attività propedeutiche, nonchè per la nomina di un curatore e per il funzionamento del centro e dei musei è autorizzata la spesa lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000".
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