Art. 10 · LEGGE 13 febbraio 2001, n. 48

Art. 10

LEGGE 13 febbraio 2001, n. 48

In vigore dal 27 mar 2001
(Modifica dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario). 1. Nell'articolo 127, comma quarto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: "ha facoltà di richiedere" sono sostituite dalla seguente: "richiede" e le parole: "nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso" sono soppresse.
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