Art. 10
LEGGE 13 febbraio 2001, n. 48
In vigore dal 27 mar 2001
(Modifica dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario).
1. Nell'articolo 127, comma quarto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: "ha facoltà di richiedere" sono sostituite dalla seguente: "richiede" e le parole: "nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso" sono soppresse.
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