Art. 9
Trattato

Art. 9

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In vigore dal 23 feb 2001
Il monitoraggio dell'attuazione del presente Trattato verrà svolto dai rispettivi Ministeri degli Esteri di concerto con l'Ambasciata dell'altra Parte, mediante riunioni Periodiche che si svolgeranno almeno una volta all'anno.
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