Art. 1
Trattato

Art. 1

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In vigore dal 23 feb 2001
TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, di seguito denominate "le Parti", - Vincolate storicamente dagli speciali legami di sangue e cultura esistenti tra i loro popoli; - Ispirate ai valori comuni di libertà, democrazia, progresso sociale e rispetto dei diritti umani; - Desiderose di rafforzare ed approfondire ulteriormente i loro speciali rapporti e di imprimere ad essi un rinnovato impulso quantitativo e qualitativo, per adattarli al nuovo contesto bilaterale e internazionale; - Coscienti che il dialogo politico, lo sviluppo economico, i rapporti culturali ed educativi la ricerca scientifica e tecnologica, la cooperazione nella lotta al narcotraffico e ai crimini connessi nonché quella in materia di riduzione della domanda e di prevenzione dell'abuso di sostanze stupefacenti e la tutela ambientale creano le condizioni per assicurare ai propri popoli livelli di sanità, istruzione e lavoro che garantiscano il loro progresso sociale e che conservino per le generazioni future le risorse naturali; - Convinte dell'esigenza di collaborare strettamente per il mantenimento della pace e della stabilità internazionali; - Preso atto dei positivi sviluppi prodottisi negli ultimi anni nel loro quadro interno, nelle loro relazioni bilaterali e nel ruolo da esse svolto nell'ambito dei rispettivi processi di integrazione regionale, con particolare riferimento a quelli in corso nell'Unione Europea e nel Mercato Comune del Sud (Mercosur); - Convinte della necessità di attribuire a queste realtà una nuova cornice giuridica, che aggiorni il "Trattato per la creazione di una Relazione Associativa Particolare tra Italia e Argentina" firmato a Roma il 10 dicembre 1987, e tenendo anche conto della Dichiarazione Congiunta firmata a Bologna il 3 dicembre 1997 dal Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e dal Presidente della Repubblica Argentina; hanno convenuto quanto segue: Le Parti decidono di creare un meccanismo istituzionalizzato di consultazioni politiche ad alto livello, per la trattazione di questioni bilaterali e multilaterali di particolare rilevanza. Le consultazioni - il cui funzionamento, formato e agenda verranno disciplinati da un Protocollo esecutivo del presente Trattato - saranno presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e dal Presidente della Repubblica Argentina, o in loro vece dai Ministri degli Affari Esteri che assicureranno il coordinamento in materia. Gli incontri avranno luogo, alternativamente, a Roma e a Buenos Aires, almeno una volta ogni due anni, senza escludere la possibilità di riunioni straordinarie, anche a margine di altri incontri internazionali.
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