Protocollo esecutivo
Art. 4
21 / 26In vigore dal 23 feb 2001
Le Parti collaboreranno per ottenere dagli Organismi Internazionali apporti destinati a progetti da realizzarsi tra i due Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2001-02-02;20#art-pe-4