Art. 5
Protocollo aggiuntivo

Art. 5

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In vigore dal 23 feb 2001
Quando le circostanze lo richiedano, le Parti potranno convocare riunioni straordinarie, anche in un terzo Stato, come nella Sede delle Nazioni Unite a New York durante lo svolgimento dell'Assemblea Generale.
Storico versioni

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