Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999.
Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999. 30 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Trattato
Art. 1 TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA Art. 2 Articolo 2 Le Parti favoriranno lo scambio di informazioni sulle rispettive iniziative in Art. 3 Articolo 3 Le Parti rafforzeranno la loro cooperazione economica, nel rispetto delle intes Art. 4 Articolo 4 Nello spirito dell'articolo 3, le Parti stabiliranno in un Protocollo esecutivo Art. 5 Articolo 5 Le Parti si impegnano a sviluppare azioni che contribuiscano a migliorare le at Art. 6 Articolo 6 Le Parti favoriranno, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, u Art. 7 Articolo 7 Le Parti, sulla base degli speciali legami di sangue tra i loro popoli e nel qu Art. 8 Articolo 8 Al fine di promuovere il rafforzamento dell'importante ruolo che la storica col Art. 9 Articolo 9 Il monitoraggio dell'attuazione del presente Trattato verrà svolto dai rispetti Art. 10 Articolo 10 Il presente Trattato è soggetto a ratifica e entrerà in vigore 30 giorni dopo Protocollo aggiuntivo
Art. 1 PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATE TRA LA Art. 2 Articolo 2 Le riunioni ordinarie si terranno alternativamente in Italia ed Argentina, di p Art. 3 Articolo 3 Le consultazioni saranno presiedute dal Signor Presidente del Consiglio dei Min Art. 4 Articolo 4 Unitamente allo stabilimento della data delle riunioni e sempre attraverso le r Art. 5 Articolo 5 Quando le circostanze lo richiedano, le Parti potranno convocare riunioni strao Art. 6 Articolo 6 Le Parti, secondo il procedimento stabilito all'Articolo 4 del presente Protoco Art. 7 Articolo 7 Il presente Protocollo entrerà in vigore alla stessa data del Trattato. Esso po Protocollo esecutivo
Art. 1 PROTOCOLLO ESECUTIVO DEL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATE TRA LA Art. 2 ARTICOLO 2 1) La Parte italiana considererà con favore: a) La concessione da parte delle b Art. 3 ARTICOLO 3 Le Parti collaboreranno per facilitare la realizzazione di reciproci investimen Art. 4 ARTICOLO 4 Le Parti collaboreranno per ottenere dagli Organismi Internazionali apporti des Art. 5 ARTICOLO 5 Al fine di sviluppare le relazioni economiche ed attuare gli obiettivi del pres Art. 6 ARTICOLO 6 Nell'intento di promuovere gli scambi commerciali, le Parti faciliteranno le in Art. 7 ARTICOLO 7 Le Parti concordano sulla necessità di sostenere il processo di ammodernamento Art. 8 ARTICOLO 8 Per assicurare i seguiti attuativi del presente Protocollo Esecutivo delle inte Art. 9 ARTICOLO 9 Il presente Protocollo Esecutivo entrerà in vigore alla data della seconda noti Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360