Art. 9
Accordo

Art. 9

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In vigore dal 21 feb 2001
Le Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni, favorendo altresì l'attività delle missioni archeologiche di ciascuno Paese nel territorio dell'altro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15#art-a-9