Art. 3
Accordo

Art. 3

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In vigore dal 21 feb 2001
Al fine di favorire la conoscenza delle rispettive letterature, ciascuna Parte promuoverà l'edizione, la coedizione e la traduzione delle principali opere letterarie di autori nazionali dell'altro Paese e stimolerà le istituzioni pubbliche e private, specialmente le associazioni, di scrittori e artisti, nonché gli Enti promotori di pubblicazioni, affinché inviino le proprie pubblicazioni di qualunque tipo, alle biblioteche nazionali dell'altro Paese.
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