Art. 21
Accordo

Art. 21

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In vigore dal 21 feb 2001
Le Parti stimoleranno l'organizzazione di corsi per la formazione delle risorse umane, in particolare nelle aree incluse nel presente Accordo. Le Parti promuoveranno lo scambio di docenti, ricercatori, esperti e altre personalità del settore educativo e della legislazione, di pubblicazioni, materiale, didattico, specialmente nelle aree dell'Educazione Speciale e dell'educazione Artistica e ogni altro tipo di documentazione relativa all'Educazione.
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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15#art-a-21