Art. 12
Accordo

Art. 12

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In vigore dal 21 feb 2001
Le Parti si impegnano a proteggere nel proprio territorio i diritti di proprietà intellettuale delle opere dell'altro Paese ai sensi delle convenzioni internazionali alle quali abbiano aderito, ovvero aderiranno in futuro e secondo le rispettive legislazioni interne attualmente in vigore.
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