Art. 11
Accordo

Art. 11

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In vigore dal 21 feb 2001
Le Parti, si impegnano a mantenere una stretta collaborazione al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, documenti e altri oggetti di valore storico, beni soggetti a protezione secondo le rispettive legislazioni sulla proprietà intellettuale.
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