Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO Art. 2 Le Parti promuoveranno lo scambio di artisti e di manifestazioni nei settori della musica, Art. 3 Al fine di favorire la conoscenza delle rispettive letterature, ciascuna Parte promuoverà Art. 4 Le Parti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione in Art. 5 Le Parti promuoveranno l'organizzazione e la produzione di iniziative culturali congiunte Art. 6 Le Parti favoriranno la realizzazione di produzioni cinematografiche in regime di coproduz Art. 7 Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radio-te Art. 8 Le Parti favoriranno la registrazione di opere musicali di autori originari di ambedue i P Art. 9 Le Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informa Art. 10 Le Parti promuoveranno lo sviluppo delle iniziative e l'interscambio in materia di ricerca Art. 11 Le Parti, si impegnano a mantenere una stretta collaborazione al fine di impedire e reprim Art. 12 Le Parti si impegnano a proteggere nel proprio territorio i diritti di proprietà intellett Art. 13 Nell'intento di contribuire alla conservazione dei patrimoni artistici dei due Paesi, le P Art. 14 Le Parti favoriranno sul proprio territorio, conformemente alle rispettive legislazioni in Art. 15 Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra Archivi, Biblioteche e i Musei dei due Paesi Art. 16 Le Parti stimoleranno la cooperazione nella modernizzazione delle Amministrazioni dell'ist Art. 17 Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi attravers Art. 18 Il riconoscimento dei titoli di studio a livello primario e secondario è regolato attraver Art. 19 La cooperazione in materia tecnologica e la formazione tecnico-professionale tra le Parti, Art. 20 Le Parti offriranno reciprocamente borse di studio a laureati dell'altro Paese, per studi Art. 21 Le Parti stimoleranno l'organizzazione di corsi per la formazione delle risorse umane, in Art. 22 Le due Parti favoriranno l'invio di attrezzature e materiale per la realizzazione di proge Art. 23 Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipaz Art. 24 Ciascuna Parte favorirà, mediante facilitazioni amministrative e fiscali l'ingresso e la p Art. 25 Per dare applicazione al presente Accordo, le parti hanno deciso di istituire una Commissi Art. 26 I mezzi finanziari necessari all'esecuzione del Programmi Culturali congiunti, previsti da Art. 27 I suoli, gli edifici o parte di edifici di proprietà dello Stato o delle istituzioni cultu Art. 28 Il presente Accordo sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore nella data in cui le Par Art. 29 1. Il presente Accordo avrà durata illimitata e potrà essere modificato per iscritto per m Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360