Capo I
Art. 3
3 / 27Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato.
In vigore dal 4 feb 2001
1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'.
2. Fermo restando il disposto dell', comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono, altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C, nonché, per le parti interessate, alle direttive la cui attuazione comporti la modifica o l'integrazione di discipline già delegificate ovvero riguardanti procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'.
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