Art. 21 · Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Capo II

Art. 21

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Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

In vigore dal 4 feb 2001
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 51, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54"; b) all'articolo 55, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'. 3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2. 3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. 4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità"; c) l'articolo 58 è sostituito dal seguente: "Art. 58 - (Adeguamento alle norme). - 1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII".
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