Art. 2 · LEGGE 29 dicembre 2000, n. 400

Art. 2

LEGGE 29 dicembre 2000, n. 400

In vigore dal 9 gen 2001
(Piano pluriennale per l'archeologia) 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali predispone un piano straordinario pluriennale di interventi sui beni archeologici. Per la realizzazione del piano è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni nell'anno 2000 e di lire 21.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il piano è adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e può comprendere anche interventi sui beni archeologici finanziati con i fondi ordinari e straordinari assegnati al Ministero negli anni dal 2000 al 2006.
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