Art. 14
LEGGE 23 dicembre 2000, n. 389
In vigore dal 13 gen 2001
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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