Capo XIV
Art. 99
99 / 158Misure per la profilassi internazionale
In vigore dal 1 gen 2001
1. Per l'assolvimento dei maggiori compiti di profilassi internazionale, il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi, fino al 30 giugno 2002, delle unità di personale medico, tecnico-sanitario ed amministrativo di cui all', comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 7.200 milioni, si provvede mediante la quota dello stanziamento previsto dal comma 4 dell' della citata legge n. 494 del 1999, non ancora utilizzata alla data del 30 giugno 2001.
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