Capo XIV
Art. 84
84 / 158Eliminazione progressiva dei ticket sanitari
In vigore dal 1 gen 2001
1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nell'accordo Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute negli .
2. In vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale, è sospesa l'efficacia delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124:
a) , comma 2, e comma 3, lettera a);
b) , comma 1, lettere c) ed e);
c) , comma l; comma 2, ad eccezione dell'ultimo periodo; comma 3, primo e secondo periodo; commi 4, 5, 6, 7 e 8; comma 9, primo periodo;
d) ;
e) , comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: "sia alla situazione economica del nucleo famigliare, sia" e comma 2;
f) , comma 4.
3. Fatto salvo quanto previsto dall', sono confermate le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie stabilite dall', comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e dagli della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le esenzioni in relazione al reddito stabilite dallo stesso della citata legge n. 537 del 1993.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-12-23;388#art-84