Art. 77 · Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali
Capo XIII

Art. 77

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Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali

In vigore dal 1 gen 2001
1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e migliorare la qualità del servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale realizzano modalità di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse professionali nonché dei beni e servizi occorrenti per l'esercizio dell'assicurazione. 2. Al fine di cui al comma 1, gli enti, secondo i criteri generali fissati con decreto del Ministro per la funzione pubblica ed in base a piani triennali congiuntamente definiti dagli organi di indirizzo politico, stipulano convenzioni ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzate, fra l'altro, a: a) esperire in comune procedure di selezione di personale delle varie qualifiche; b) utilizzare, nei limiti di efficacia previsti dalle vigenti disposizioni, graduatorie di idonei in prove di selezione effettuate da uno degli enti; c) concertare l'acquisto di beni e servizi, anche al fine di ottimizzare l'utilizzazione di strumenti già messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa; d) prevedere, per procedure di gara di uno degli enti, la possibilità di integrare, entro i limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro ente. 3. Con le stesse finalità di cui al comma 2, i piani definiscono obiettivi di cooperazione al servizio dell'utenza, in termini di utilizzazione comune di strutture funzionali e tecnologiche nella prospettiva di integrazione con i servizi sociali regionali e territoriali. 4. In sede di prima applicazione i piani per il triennio 2001-2003 sono approvati dagli organi competenti entro il 30 aprile 2001. 5. Il periodo intercorrente dal 1° gennaio alla data di approvazione del bilancio è assoggettato alla disciplina normativa dell'esercizio provvisorio.
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