Art. 62
Capo XII

Art. 62

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In vigore dal 28 dic 2011
(Affitti passivi) 1. Al comma 1 dell' della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: "II Presidente" fino a: "entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalità di cui all' della presente legge"; e le parole: "con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali," sono soppresse. 2. Al comma 3 dell' della citata legge n. 488 del 1999, le parole: "anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al medesimo comma l" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1". 3. Le altre pubbliche amministrazioni che intendono attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici si avvalgono dell'Agenzia del demanio o della struttura di cui al comma 1 dell' della citata legge n. 488 del 1999, come modificato dal comma 1 del presente articolo. L'attuazione dei piani di razionalizzazione avviene in deroga alla normativa vigente in materia di contratti di locazione passiva per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. 5. Entro il 31 dicembre 2001 le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché le altre pubbliche amministrazioni, devono pervenire al conseguimento di risparmi pari ad almeno il 20 per cento della spesa annua per affitti e locazioni.

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Pro

urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388#art-62