Art. 45 · Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella regione Friuli-Venezia Giulia
Capo IX

Art. 45

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Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella regione Friuli-Venezia Giulia

In vigore dal 1 gen 2002
1. I contratti preliminari e definitivi già stipulati, relativi al trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale, gestiti dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono titolo che autorizza gli uffici tavolari a provvedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alle operazioni di trascrizione. 2. Le disposizioni del presente articolo non comportano alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia. 3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché di cui all', comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le disposizioni di cui all' del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649. si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla predetta legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni; tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati nelle regioni a statuto speciale, o di proprietà dell'ex Opera Profughi, dell'ex EGAS e dell'ex Ente Nazionale Tre Venezie. Gli immobili citati nel presente comma sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati, realizzati, assegnati oppure utilizzati per i profughi di cui al citato comma 3, ed allorchè negli stessi immobili si svolgano o si siano svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie. Rientrano altresì nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità, in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388#art-45