Art. 42 · Disposizioni in materia di controlli dell'amministrazione finanziaria, di rappresentanza e assistenza dei contribuenti
Capo VIII

Art. 42

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Disposizioni in materia di controlli dell'amministrazione finanziaria, di rappresentanza e assistenza dei contribuenti

In vigore dal 1 gen 2001
1. A decorrere dall'anno 2002 è esercitato il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire. Tali controlli saranno esercititi almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi di lire, ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. A tale fine è autorizzato il potenziamento dell'Amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili 2. Al terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la parola: "ufficiali" sono inserite le seguenti: "e i sottufficiali".
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