Capo IV
Art. 19
19 / 158Versamento dell'ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale
In vigore dal 1 gen 2001
1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all', comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.
2. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1 con addebito nel rendiconto annuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-12-23;388#art-19