Capo XXIV
Art. 147
147 / 158Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni
In vigore dal 1 gen 2001
1. All' del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di nullità notificati presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e il domicilio. L'ente comunque risponde con tutto il patrimonio".
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Prourn:nir:stato:legge:2000-12-23;388#art-147