Capo XXII
Art. 140
140 / 158Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia
In vigore dal 28 feb 2004
1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all' della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, già prorogate dall' della legge 23 gennaio 1992, n. 34, e dall', comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2005. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2005 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-12-23;388#art-140