Art. 124 · Patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca
Capo XIX

Art. 124

124 / 158

Patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca

In vigore dal 1 gen 2002
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica approva i patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca pervenuti entro la scadenza del bando del 15 maggio 2000, che hanno positivamente superato l'istruttoria, e ne finanzia le iniziative imprenditoriali nell'ambito delle risorse per le aree depresse e per le intese istituzionali di programma. Le regioni possono finanziare le iniziative infrastrutturali proposte negli stessi patti. Per tali patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del Ministro competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388#art-124