Art. 112 · Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico
Capo XVII

Art. 112

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Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico

In vigore dal 1 gen 2001
1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all' è destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico con particolare riferimento alle seguenti finalità: a) sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; b) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché adeguamento delle strutture e formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull'inquinamento elettromagnetico; c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in grado di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
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