Art. 108 · Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali
Capo XVI

Art. 108

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Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali

In vigore dal 29 dic 2002
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273. 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273. 4. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273. 5. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273. 6. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273. 7. Il Ministro dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con le modalità previste dal presente articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall' della legge 17 febbraio 1982 n. 46, nonché sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388#art-108