Art. 100 · Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli
Capo XIV

Art. 100

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Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli

In vigore dal 1 gen 2001
1. La dotazione finanziaria del Fondo sanitario nazionale relativa all'applicazione delle misure di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, è incrementata di lire 25 miliardi per l'anno 2001 al fine di fare fronte ai danni provocati dalla malattia della "lingua blu" negli allevamenti ovini e dell'influenza aviaria negli impianti avicoli.
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