Art. 33 · LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383

Art. 33

LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383

In vigore dal 6 dic 2017
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 dicembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, Il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383#art-33