Art. 13 · LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383

Art. 13

LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383

In vigore dal 3 ago 2017
(Fondo per l'associazionismo) 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'. 2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.
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