Art. 9 · LEGGE 21 novembre 2000, n. 353

Art. 9

LEGGE 21 novembre 2000, n. 353

In vigore dal 11 nov 2001
Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento 1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi . . . del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.
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