Art. 88 · Razionalizzazione delle procedure relative ai corsi di riqualificazione
Capo III

Art. 88

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Razionalizzazione delle procedure relative ai corsi di riqualificazione

In vigore dal 10 dic 2000
(Razionalizzazione delle procedure relative ai corsi di riqualificazione) 1. Al primo periodo del comma 207 dell' della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, dopo le parole: "nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva", sono inserite le seguenti: "ovvero in altra regione nell'ipotesi in cui il numero dei partecipanti, significativamente modesto, renda non economica l'organizzazione di specifici corsi nella regione medesima,".
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