Art. 81 · Utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
Capo III

Art. 81

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Utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

In vigore dal 10 dic 2000
1. Nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze.
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