Art. 78 · Attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali
Capo III

Art. 78

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Attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali

In vigore dal 10 dic 2000
(Attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali) 1. Allo scopo di assicurare la regolare gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei propri tributi, i comuni e le province possono stipulare con il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze apposite convenzioni che prevedano l'attività di consulenza e revisione delle procedure adottate. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle finanze non esercita funzioni ispettive o di controllo nei confronti degli enti locali in materia di liquidazione, accertamento e riscossione. 3. All' del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, al comma 5, lettera b), numero 1), le parole: "della data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo ". 4. All' del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b), numero 2), dopo la parola: "43" sono inserite le seguenti: ", a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione".
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